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Il mio giudizio sulla normativa scolastica inclusiva italiana è differenziato nel suo svolgimento nel tempo.

Dal 1968 a fine secolo circa si è avuta una normativa crescente in qualità e per la sua attuazione. Infatti, all’inserimento iniziale “selvaggio” di alunni con disabilità dalle scuole speciali in quelle comuni, si è avuta la l. n. 118/71 che si è limitata a prendere atto del fenomeno, legalizzandolo solo nella scuola dell’obbligo.

Dopo gli interventi del mondo universitario promossi da Andrea Canevaro, nel 1975 la Ministra Franca Falcucci ha divulgato il famoso documento, che ha preso il suo nome, nel quale sono chiaramente indicate le linee di intervento pedagogico e didattico in cui il processo doveva svolgersi successivamente grazie ad un forte piano di formazione di tutto il personale della scuola.

Viene quindi emanata la l. n. 360 del 1976 sull’integrazione scolastica degli alunni ciechi e l’anno successivo, la l. n. 517, che negli articoli 2, 7 e 10 ricopia la l. n. 360, che passa dall’”inserimento” all’ ”integrazione” scolastica, poiché prevede una programmazione pedagogica, didattica, organizzativa e finanziaria del processo inclusivo.

Si perviene così alla famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 che, nell’estendere il diritto all’integrazione anche nelle scuole superiori, afferma che trattasi di un diritto costituzionalmente garantito. Sulla base dei numerosi principi ivi contenuti viene maturando l’idea di una apposita legge riguardante tutta la vita delle persone con disabilità, che viene approvata nel 1992 col n. 104, legge-quadro sui diritti dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Gli anni ’90 vedono un forte intervento culturale e normativo per mettere definitivamente a punto questo processo che si conclude nel 2000 con l’approvazione della l. n. 62 che stabilisce il diritto all’inclusione pure nelle scuole paritarie. Essa è contemporanea alla l. n. 328/2000 sulla riforma dei servizi sociali che all’art 14 prevede il diritto al “progetto di vita” delle persone con disabilità.

Nel nuovo millennio comincia a maturare anche in Italia la cultura nuova introdotta dall’approvazione dei principi dell’”I C F” (classificazione internazionale del funzionamento), dell’OMS (organizzazione mondiale della sanità) secondo la quale la disabilità non è conseguenza solo di una minorazione, ma soprattutto delle “barriere“ e della mancata previsione di “facilitatori” che la società deve rispettivamente eliminare ed introdurre per rendere così la vita delle persone con disabilità “in condizione di eguaglianza” con le persone senza disabilità. Questi principi sono recepiti a livello mondiale nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata a New York nel 2006 e ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009. Questi nuovi principi impiegano tempo a penetrare nella normativa, che li recepisce solo nella legge-delega n. 107 del 2015 sulla “buona scuola” e quindi nel decreto delegato n. 66 del 2017. Esso fissa organicamente l’insieme delle norme che fanno passare dall’ ”integrazione” all’inclusione di qualità. Esse riguardano: l’obbligo di garantire collaboratori e collaboratrici scolastici formati per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità nel rispetto del loro genere (art. 2); l’obbligo degli Enti locali di assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, il cui profilo nazionale doveva essere formulato d’intesa nella Conferenza Stato-Regioni“ (art. 3);l’individuazione di “indicatori” per valutare la qualità inclusiva raggiunta nelle singole classi e nelle singole scuole (art. 4); veniva introdotto il “profilo di funzionamento” su base ICF che sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico-funzionale (art. 5); si precisa che il piano educativo personalizzato è parte integrante del progetto di vita (art. 6); si prevede quindi il contenuto del piano educativo personalizzato (art.7), e l’obbligo della formulazione del piano annuale dell’inclusione (art. 8); l’istituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionale Regionali (art. 9); la previsione di gruppi di lavoro a livello di ambito-territoriale, di scuola e di classe (art. 10); la formazione obbligatoria in servizio dei docenti e la continuità didattica (art. 13); la continuità didattica dei docenti di sostegno (art. 14); l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione presso il Ministero dell’Istruzione (art. 15), ed il diritto all’istruzione domiciliare (art. 16). Di molte di queste norme, però, mancano ancora i regolamenti applicativi, come ad es. per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per la continuità didattica, per l’istruzione domiciliare; per altre, c’è ancora in atto la sperimentazione solo in alcune province, come ad es. per il profilo di funzionamento; per altre ancora, l’operatività è molto saltuaria ed intermittente, come per le riunioni dell’Osservatorio scolastico. Nel 2021 è stata approvata la legge-delega n 227 che ha introdotto il Garante nazionale sui diritti delle persone con disabilità ed ha dettagliato il loro progetto di vita, regolato col decreto-legislativo n. 62 del 2024, ancora in fase di sperimentazione.

Purtroppo, nel 2025 si sono avute norme regressive, come la previsione di corsi di specializzazione per il sostegno con quantità e qualità ridotta rispetto a quelli universitari, ed una riduzione della durata formativa degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che certamente ridurranno la qualità del processo inclusivo. Si spera in una pressione delle grandi federazioni di associazioni per dare un’inversione positiva a questa deriva.

Salvatore Nocera

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